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The episode discusses the Lugnani-la-Torre law, which introduced the crime of mafia-type association in the Italian penal code. The law specifies that an association is considered mafia-type if its members use force and intimidation to commit crimes or control economic activities. The punishment for being part of such an association is imprisonment for three to six years, while those who promote or organize it face four to nine years of imprisonment. If the association is armed or financed by criminal proceeds, the penalties are more severe. The law also allows for the seizure and confiscation of assets obtained through illicit activities. Additionally, the discussion mentions a bill that focuses on the seizure and confiscation of assets linked to illegal activities, particularly in the fight against organized crime. The bill states that if the legitimate origin of seized assets is not proven within a year, they can be confiscated. It also allows for seizure and confiscation based on s Buongiorno amici di Storia di Impegno Civile. In questa puntata parleremo della legge Lugnani-la-Torre. Ora posso arrivare al mio collega Domenico che ci intorurà l'articolo 416 bis. La legge numero 646 del 13 settembre 1982, nota come legge Lugnani-la-Torre, introdusse una volta nel codice penale la previsione del reato di associazione di tipo mafioso, con l'articolo 416 bis. L'articolo 416 bis riguarda l'associazione di tipo mafioso. Si fa parte di un'associazione nel genere, formata da almeno tre persone e punita con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che ne promuovono, dirigono o organizzano sono puniti con la reclusione da quattro a nove anni. Un'associazione è considerata di tipo mafioso quando i suoi membri usano la forza intimidatoria del gruppo e l'omertà per commettere reati o per ottenere il controllo di attività economiche o di servizi pubblici. Se l'associazione è armata, le bene sono più severe. Si considera armata quando i membri hanno accesso a armi o esplosivi, per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione. Se le attività economiche dell'associazione sono finanziate con i proventi di reati, le bene possono essere aumentate. La confisca dei beni utilizzata nel reato è obbligatoria, così come la decadenza di determinate licenze e diritti. Queste disposizioni si applicano anche alla camorra e ad altre associazioni con scopi simili. Buongiorno Nilo, mi puoi dire che cosa prevede il disegno di legge? Buongiorno, il disegno di legge prevede provvedimenti riguardanti il sequestro e la confisca dei beni, condenati a attività illecite, soprattutto in relazione alla lotta della mafia e alla criminalità organizzata. Si specifica che, entro un anno non viene dimostrata la regittima provenienza dei beni oggetto di sequestro, il tribunale può ordinare la loro confisca. Inoltre, il tribunale può disporre il sequestro e la confisca dei beni, anche in base a sufficienti indizi o presunzioni riguardanti la loro provenienza illegittima. Se i beni appartengono a terzi, questi possono essere chiamati a esprimere le proprie deduzioni in cambio di consiglio. I provvedimenti di sequestro sono eseguiti secondo le procedure stabilite dal codice di procedura civile, con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari. Le disponizioni dei provvedimenti sono regolate dalle disposizioni della legge vigente. Infine, si specifica che vari provvedimenti hanno effetto prevalente sotto i provvedimenti riguardanti la stessa disponibilità dei beni in caso di procedura per applicazione di misure preventive contro la criminalità organizzata. Buongiorno Rutino, mi puoi dire quali sono i provvedimenti previsti al disegno di legge del 20 novembre 1981 presentato alla Camera dei Deputati? Certo. Il disegno di legge presentato dal ministro dell'Interno Rognoni alla Camera dei Deputati il 20 novembre 1981 dice che i provvedimenti sono previsti negli articoli 1, 3 e 4. Vengono comunicati immediatamente al procuratore generale presso la Corsa d'Appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni di tali provvedimenti seguono le disposizioni dell'articolo 4 della legge del 27 dicembre 1956, numero 1423. Le autorizzazioni per le intercettazioni telefoniche o telematiche sono concesse dal procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, al fine di controllare che le persone soggette a misure di prevenzioni non continuino a comportarsi in modo illegale. La modalità di intercettazioni sono regolate dagli articoli 226 ter e 226 quarter. Del codice di procedura penale e le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo per indagini e non hanno valore processuale. Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le intercettazioni e poi distrutte. Bene, questa era la storia di impegni civile. Grazie per averci seguito e alla prossima.